Legge 29 maggio 2017

La legge 29 maggio 2017, n. 71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo dà per la prima volta una definizione ufficiale al cyberbullismo ed indica una serie di modalità da attuare in forma concreta per tutelare i minori da questo pericoloso e dilagante fenomeno. Eccone i punti salienti:

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto (o non è stato possibile identificarlo), l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali inviando una mail a: cyberbullismo@gpdp.it che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. ( vedi moduli allegati);
  2. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;
  3. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.( vedi art.25 bis del ns. Regolamento d’Istituto);
  4. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore;
  5. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

 

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