orario scolastico

Nella nostra scuola abbiamo deciso di operare due riduzioni orarie della prima e ultima ora di lezione a 50 minuti, uniche riduzioni consentite dalla normativa attuale senza costringere gli studenti e i docenti a ulteriori recuperi pomeridiani. Ulteriori riduzioni non sono possibili, come non sono altrettanto possibili concessioni di permessi di ingresso in ritardo o uscita in anticipo rispetto a quanto prescritto. Ciò infatti comporterebbe la consapevole riduzione del monte ore personalizzato di ogni studente con il rischio che ciò comporti la perdita dell’anno scolastico. Al momento ogni singolo ritardo e ogni uscita anticipata sono da considerarsi ore di assenza e come tali da giustificare a tutti gli effetti. Siamo peraltro estremamente consapevoli che, qualora questa situazione sia destinata a perdurare nel tempo, sarà necessario far sì che non siano penalizzati con un ingresso ritardato solo gli alunni delle quinte classi e che quindi sarà necessario in qualche modo far ruotare le classi coinvolte. Il Prefetto di Bari prevede di monitorare la situazione in atto intorno al 10 ottobre. La nostra speranza è che le aziende di trasporto si adeguino progressivamente a quanto prescritto. Esse peraltro sono state tutte da me informate il 2 agosto 2021 sulle date di inizio e fine dell’anno scolastico, sulle ore di ingresso e di uscita allora preventivate, sui flussi e il numero degli alunni provenienti dai singoli luoghi di residenza. Esse sono state da me celermente informate il 9 settembre in merito al Decreto prefettizio n. 124293 e alle sue conseguenze. Esse sono state da me informate il 16 settembre sullo stato della situazione e sul numero preciso degli alunni coinvolti nel secondo turno dalle 9:40 alle 15:40 e sui loro luoghi di residenza. Dal 16 settembre possedevano quindi tutti i dati atti a far sì che il servizio pubblico loro assegnato fosse svolto nel migliore dei modi. Non è possibile in alcun modo chiedere a questa istituzione scolastica di operare mediazioni e negoziazioni con le aziende di trasporto: la mediazione può spettare, eventualmente, esclusivamente a chi ha impartito l’ordine, non a chi lo deve eseguire, come è suo dovere istituzionale

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