Le sanzioni

Conseguenze per condotta di bullismo e cyberbullismo

 Conseguenze disciplinari

Il nostro Regolamento d’istituto, agli artt. 25 bis e 25 ter, prevede la sospensione da 5 a 15 gg e il voto di condotta da 7 a 5 in base alla gravità del comportamento denigratorio.

Conseguenze penali

  • AMMONIMENTO (Avvertimento verbale) se non c’è querela o  denuncia. Se l’autore di atti di cyberbullismo è un minore che ha dai 14 ai 18 anni, non scatterà un processo ma solamente la cosiddetta “procedura di ammonimento” per cui il minore accompagnato da almeno  un genitore verrà ammonito dal Questore a non  commettere  in futuro azioni lesive nei confronti della vittima.
  • DENUNCIA alla Polizia postale o ai Carabinieri per i reati telematici commessi da un minore dai 14 ai 18 anni. La denuncia darà seguito ad una procedura per reati previsti dal codice penale di  cui ai seguenti articoli:  art. 595(Diffamazione), art. 612 (Minaccia), art. 612 bis (Atti persecutori),  600 (Pornografia minorile).

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